Sentenza 221/2018 (ECLI:IT:COST:2018:221)
Massima numero 40726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/11/2018;  Decisione del  06/11/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40723  40724  40725  40727  40728  40729  40730


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio marittimo - Promozione del modello ligure di insediamento balneare - Qualificazione dell'impresa balneare ligure come elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, che prevede che le imprese balneari liguri, così come definite dal successivo art. 2, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione. Nel contesto della disposizione impugnata, la nozione di impresa balneare ligure viene espressamente in rilievo in funzione di una procedura di selezione tra i potenziali concessionari, per cui è inevitabile che le procedure di aggiudicazione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 vedano, se non uniche legittimate, quantomeno innegabilmente favorite le imprese già presenti sulla costa ligure, invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza".

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  10/11/2017  n. 25  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte