Sentenza 221/2018 (ECLI:IT:COST:2018:221)
Massima numero 40727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/11/2018;  Decisione del  06/11/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40723  40724  40725  40726  40728  40729  40730


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio marittimo - Disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri e individuazione di aree loro destinate - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 3 della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, che prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri, e individua un'area demaniale di riserva in favore delle stesse, in ragione e in funzione del riconoscimento del loro ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale. La norma regionale impugnata dal Governo vulnera la concorrenza tra imprese, per la situazione di privilegio che tende, anche sotto tale profilo, a consolidare nei confronti delle imprese balneari già presenti nella costiera ligure, che sole possono aver acquisito quel ruolo cui la norma intende dare riconoscimento.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  10/11/2017  n. 25  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte