Sentenza 221/2018 (ECLI:IT:COST:2018:221)
Massima numero 40728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio marittimo - Promozione del modello ligure di insediamento balneare - Realizzazione di un marchio di qualità - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio marittimo - Promozione del modello ligure di insediamento balneare - Realizzazione di un marchio di qualità - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, commi 1, lett. b), e 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017. La norma impugnata dal Governo, finalizzata alla promozione del modello ligure di insediamento balneare, prevedendo la realizzazione di un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure, sulla base di criteri e modalità di rilascio stabiliti con atto della Giunta regionale, incide sulla materia "tutela della concorrenza", innescando per ciò stesso il contrasto con il parametro evocato, in quanto la preclusione alla legge regionale di istituire marchi che attestino contestualmente la qualità e l'origine geografica è riferibile sia ai "prodotti" che ai "servizi". (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 66 del 2013, n. 191 del 2012, n. 86 del 2012 e n. 213 del 2006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, commi 1, lett. b), e 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017. La norma impugnata dal Governo, finalizzata alla promozione del modello ligure di insediamento balneare, prevedendo la realizzazione di un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure, sulla base di criteri e modalità di rilascio stabiliti con atto della Giunta regionale, incide sulla materia "tutela della concorrenza", innescando per ciò stesso il contrasto con il parametro evocato, in quanto la preclusione alla legge regionale di istituire marchi che attestino contestualmente la qualità e l'origine geografica è riferibile sia ai "prodotti" che ai "servizi". (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 66 del 2013, n. 191 del 2012, n. 86 del 2012 e n. 213 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
10/11/2017
n. 25
art. 4
co. 1
legge della Regione Liguria
10/11/2017
n. 25
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte