Sentenza 221/2018 (ECLI:IT:COST:2018:221)
Massima numero 40728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/11/2018;  Decisione del  06/11/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40723  40724  40725  40726  40727  40729  40730


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio marittimo - Promozione del modello ligure di insediamento balneare - Realizzazione di un marchio di qualità - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, commi 1, lett. b), e 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017. La norma impugnata dal Governo, finalizzata alla promozione del modello ligure di insediamento balneare, prevedendo la realizzazione di un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure, sulla base di criteri e modalità di rilascio stabiliti con atto della Giunta regionale, incide sulla materia "tutela della concorrenza", innescando per ciò stesso il contrasto con il parametro evocato, in quanto la preclusione alla legge regionale di istituire marchi che attestino contestualmente la qualità e l'origine geografica è riferibile sia ai "prodotti" che ai "servizi". (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 66 del 2013, n. 191 del 2012, n. 86 del 2012 e n. 213 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  10/11/2017  n. 25  art. 4  co. 1

legge della Regione Liguria  10/11/2017  n. 25  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte