Sentenza 221/2018 (ECLI:IT:COST:2018:221)
Massima numero 40729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/11/2018;  Decisione del  06/11/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40723  40724  40725  40726  40727  40728  40730


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio marittimo - Promozione del modello ligure di insediamento balneare - Riconoscimento del valore aziendale dell'impresa ligure - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 6 della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, il quale prevede che, in qualsiasi caso è riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare ligure può, a sue spese, dotarsi di una perizia giurata con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con l'esigenza di garantire la parità di trattamento e l'uniformità delle condizioni del mercato sull'intero territorio nazionale, che solo la legge statale può assicurare nell'esercizio della competenza esclusiva nella materia "tutela della concorrenza", dal momento che la modalità procedimentale di determinazione dell'indennizzo è destinata ad avere anche valore nei confronti dei terzi, ivi comprese le amministrazioni pubbliche.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  10/11/2017  n. 25  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte