Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di A. M., parte civile nel giudizio a quo, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio, di venti giorni dalla pubblicazione nella G.U. dell'atto introduttivo del giudizio.
Il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - previsto dagli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è perentorio.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 216
co.
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 223
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte