Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40934  40935  40936  40937  40938  40939  40940


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di A. M., parte civile nel giudizio a quo, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio, di venti giorni dalla pubblicazione nella G.U. dell'atto introduttivo del giudizio.

Il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - previsto dagli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è perentorio.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 216  co. 

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 223  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte