Rilevanza della questione incidentale - Precedente statuizione di altro giudice (nella specie: cassazione in sede di annullamento con rinvio) - Vincolo per il rimettente circa il giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
La precedente statuizione di altro collegio giudicante circa l'irrilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità prospettata dalle parti non impedisce a un giudice che intervenga successivamente nel medesimo processo - compreso il giudice del rinvio, vincolato ai principi di diritto formulati nella sentenza di annullamento, ma che conserva il potere di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei confronti delle disposizioni che è tenuto ad applicare - di considerare, all'opposto, rilevante e non manifestamente infondata la medesima questione. (Nella specie, relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, non è accolta l'eccezione, formulata per irrilevanza, perché la Cassazione rimettente si sarebbe "autovincolata" ad un principio di diritto incompatibile con le questioni prospettate da precedente sentenza di annullamento di altra sezione). (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2014, n. 293 del 2013, n. 305 del 2008; ordinanza n. 118 del 2016).