Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40933  40934  40936  40937  40938  40939  40940


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens ininfluente sul giudizio di legittimità costituzionale (nella specie: legge delega non esercitata in parte qua) - Restituzione degli atti al rimettente - Esclusione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, non è accolta l'eccezione - funzionale a una possibile restituzione degli atti per esame dello ius superveniens, più che a una pronuncia di inammissibilità - formulata per irrilevanza, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha delegato il legislatore ad una complessiva riforma del sistema delle pene accessorie. Il Governo non ha provveduto a esercitare la delega in parte qua, sicché la disciplina censurata è rimasta immutata ed è tuttora in vigore.

Atti oggetto del giudizio

 16/03/1942  n. 267  art. 216  co. 

 16/03/1942  n. 267  art. 223  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte