Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40933  40934  40935  40937  40938  40939  40940


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Esame dell'ordinanza di rimessione.

Testo
Il perimetro della questione di legittimità costituzionale è, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, unicamente definito dall'ordinanza di rimessione. (Nella specie, l'esatta delimitazione del petitum, relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, risulta evidenziato dall'esame della motivazione dell'ordinanza di rimessione, e attiene al solo profilo concernente la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie previste dalle disposizioni censurate. Il rimettente si è infatti pressoché esclusivamente focalizzato sul carattere fisso delle pene accessorie, che gli impedirebbe una loro determinazione in misura adeguata alle peculiarità del caso concreto, mentre il distinto profilo del loro automatismo in conseguenza della condanna, pur menzionato fugacemente, non è oggetto di alcuno speciale vaglio critico). (Precedente citato: sentenza n. 327 del 2010).

Atti oggetto del giudizio

 16/03/1942  n. 267  art. 216  co. 

 16/03/1942  n. 267  art. 223  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27