Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Esame dell'ordinanza di rimessione.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Esame dell'ordinanza di rimessione.
Testo
Il perimetro della questione di legittimità costituzionale è, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, unicamente definito dall'ordinanza di rimessione. (Nella specie, l'esatta delimitazione del petitum, relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, risulta evidenziato dall'esame della motivazione dell'ordinanza di rimessione, e attiene al solo profilo concernente la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie previste dalle disposizioni censurate. Il rimettente si è infatti pressoché esclusivamente focalizzato sul carattere fisso delle pene accessorie, che gli impedirebbe una loro determinazione in misura adeguata alle peculiarità del caso concreto, mentre il distinto profilo del loro automatismo in conseguenza della condanna, pur menzionato fugacemente, non è oggetto di alcuno speciale vaglio critico). (Precedente citato: sentenza n. 327 del 2010).
Il perimetro della questione di legittimità costituzionale è, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, unicamente definito dall'ordinanza di rimessione. (Nella specie, l'esatta delimitazione del petitum, relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, risulta evidenziato dall'esame della motivazione dell'ordinanza di rimessione, e attiene al solo profilo concernente la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie previste dalle disposizioni censurate. Il rimettente si è infatti pressoché esclusivamente focalizzato sul carattere fisso delle pene accessorie, che gli impedirebbe una loro determinazione in misura adeguata alle peculiarità del caso concreto, mentre il distinto profilo del loro automatismo in conseguenza della condanna, pur menzionato fugacemente, non è oggetto di alcuno speciale vaglio critico). (Precedente citato: sentenza n. 327 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
16/03/1942
n. 267
art. 216
co.
16/03/1942
n. 267
art. 223
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27