Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Reati e pene - Determinazione della pena - Sindacato di legittimità costituzionale sulle scelte discrezionali del legislatore - Limiti - Possibilità di emendare scelte sanzionatorie manifestamente irragionevoli per sproporzione - Condizioni.
Reati e pene - Determinazione della pena - Sindacato di legittimità costituzionale sulle scelte discrezionali del legislatore - Limiti - Possibilità di emendare scelte sanzionatorie manifestamente irragionevoli per sproporzione - Condizioni.
Testo
Per consentire l'intervento della Corte costituzionale non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis. Essenziale, e sufficiente, è che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti - esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligate" - che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla pronuncia. Resta ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra - e in ipotesi più congrua - soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali. (Nel caso di specie, relativo al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancanza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata conseguente all'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.) (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2017, n. 134 del 2012 e n. 188 del 1982; ordinanza n. 475 del 2012).
Per consentire l'intervento della Corte costituzionale non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis. Essenziale, e sufficiente, è che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti - esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligate" - che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla pronuncia. Resta ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra - e in ipotesi più congrua - soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali. (Nel caso di specie, relativo al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancanza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata conseguente all'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.) (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2017, n. 134 del 2012 e n. 188 del 1982; ordinanza n. 475 del 2012).
Laddove il trattamento sanzionatorio per una determinata figura di reato si riveli manifestamente irragionevole - tenendo inoltre conto che il legislatore non ha provveduto alla auspicata riforma del sistema delle pene accessorie - a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto, un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, intesi quali soluzioni sanzionatorie già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
16/03/1942
n. 267
art. 216
co.
16/03/1942
n. 267
art. 223
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte