Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40933  40934  40935  40936  40937  40939  40940


Titolo
Reati e pene - Bancarotta fraudolenta - Pene accessorie - Previsione che alla condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta conseguano obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa - Violazione dei principi di uguaglianza, colpevolezza, proporzionalità e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Le pene accessorie temporanee previste dalla disposizione censurata dalla Cassazione incidono in senso fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fondamentali del condannato, cosicché la loro durata, fissa di dieci anni, se si lascia legittimare in relazione alle ipotesi più gravi di bancarotta fraudolenta, propria e societaria, non può ritenersi ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. Una simile rigidità applicativa, comunque distonica rispetto al principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso. Sino a che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, provveda a individuare soluzioni alternative che dovesse ritenere preferibili, il sistema della legge fallimentare vigente offre una soluzione in grado di sostituirsi nell'immediato a quella censurata, trasponendo in essa la medesima logica delle due disposizioni che immediatamente la seguono - l'art. 217, rubricato «Bancarotta semplice», e l'art. 218, rubricato «Ricorso abusivo al credito» -, consentendo al giudice di determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2017, n. 134 del 2012, n. 188 del 1982, n. 50 del 1980; ordinanza n. 475 del 2002).

La valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 28 del 2010).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost.; tuttavia, tale discrezionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, profilandosi una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994).

L'esigenza di mobilità, o individualizzazione, della pena - e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge - costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, rispetto ai quali l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963).

Essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con il "volto costituzionale" della sanzione penale è che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di "rieducazione" del reo, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost. Fermo restando tale limite, nulla osta, sul piano dei principi costituzionali, a che il legislatore possa articolare strategie di prevenzione di gravi reati attraverso la previsione di sanzioni interdittive, la cui durata sia stabilita in modo indipendente da quella della pena detentiva; e ciò in ragione della diversa finalità delle due tipologie di sanzione, oltre che del loro diverso grado di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona.



Atti oggetto del giudizio

 16/03/1942  n. 267  art. 216  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte