Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Reati e pene - Bancarotta fraudolenta - Pene accessorie - Estensione ad altre persone delle pene accessorie previste per il fallito - Rinvio mobile al contenuto di altra disposizione, dichiarata parzialmente illegittima - Automatica modifica del contenuto della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Inammissibilità della questione.
Reati e pene - Bancarotta fraudolenta - Pene accessorie - Estensione ad altre persone delle pene accessorie previste per il fallito - Rinvio mobile al contenuto di altra disposizione, dichiarata parzialmente illegittima - Automatica modifica del contenuto della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Cassazione, prima sezione penale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU - dell'art. 223, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) che, per i fatti di bancarotta fraudolenta, applica l'ultimo comma del precedente art. 216 alle persone diverse dal fallito. Il contenuto della disposizione censurata, operando strutturalmente un rinvio mobile all'indicato art. 216, dichiarato parzialmente illegittimo, è destinato a essere automaticamente modificato in conseguenza della suddetta pronuncia.
È dichiarata inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Cassazione, prima sezione penale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU - dell'art. 223, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) che, per i fatti di bancarotta fraudolenta, applica l'ultimo comma del precedente art. 216 alle persone diverse dal fallito. Il contenuto della disposizione censurata, operando strutturalmente un rinvio mobile all'indicato art. 216, dichiarato parzialmente illegittimo, è destinato a essere automaticamente modificato in conseguenza della suddetta pronuncia.
Atti oggetto del giudizio
16/03/1942
n. 267
art. 223
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8