Sentenza 222/2018 (ECLI:IT:COST:2018:222)
Massima numero 40940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40933  40934  40935  40936  40937  40938  40939


Titolo
Reati e pene - Bancarotta fraudolenta - Pene accessorie - Estensione ad altre persone delle pene accessorie previste per il fallito - Rinvio mobile al contenuto di altra disposizione, dichiarata parzialmente illegittima - Automatica modifica del contenuto della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Cassazione, prima sezione penale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU - dell'art. 223, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) che, per i fatti di bancarotta fraudolenta, applica l'ultimo comma del precedente art. 216 alle persone diverse dal fallito. Il contenuto della disposizione censurata, operando strutturalmente un rinvio mobile all'indicato art. 216, dichiarato parzialmente illegittimo, è destinato a essere automaticamente modificato in conseguenza della suddetta pronuncia.

Atti oggetto del giudizio

 16/03/1942  n. 267  art. 223  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8