Sentenza 223/2018 (ECLI:IT:COST:2018:223)
Massima numero 40916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione in punto di rilevanza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione in punto di rilevanza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, che determinerebbe la conseguente irrilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005. Tutte le ordinanze di rimessione affermano, limitatamente al fumus e sia pure succintamente, che le censure dei ricorrenti concernenti la sussistenza dei fatti che integrano l'illecito amministrativo loro contestato [di abuso di informazioni privilegiate commesse da insider secondari] appaiono prima facie non fondate e che, nei giudizi a quibus, la sussistenza dell'illecito deve ritenersi coperta da giudicato.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, che determinerebbe la conseguente irrilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005. Tutte le ordinanze di rimessione affermano, limitatamente al fumus e sia pure succintamente, che le censure dei ricorrenti concernenti la sussistenza dei fatti che integrano l'illecito amministrativo loro contestato [di abuso di informazioni privilegiate commesse da insider secondari] appaiono prima facie non fondate e che, nei giudizi a quibus, la sussistenza dell'illecito deve ritenersi coperta da giudicato.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/04/2005
n. 62
art. 9
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte