Sentenza 223/2018 (ECLI:IT:COST:2018:223)
Massima numero 40917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Ampia motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Presunta erroneità della medesima motivazione - Attinenza al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Ampia motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Presunta erroneità della medesima motivazione - Attinenza al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005. Il rimettente ha ampiamente motivato su tutti i parametri costituzionali evocati, mentre l'argomentazione circa l'erroneità di tali motivazioni è profilo che attiene esclusivamente al merito delle questioni.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005. Il rimettente ha ampiamente motivato su tutti i parametri costituzionali evocati, mentre l'argomentazione circa l'erroneità di tali motivazioni è profilo che attiene esclusivamente al merito delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
18/04/2005
n. 62
art. 9
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte