Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Criteri di determinazione della pena, a seguito di novella introdotta mediante decreto legislativo - Esclusione delle circostanze ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale - Esclusione, in tal caso, del giudizio di bilanciamento - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210010).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 131-bis, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., limitatamente alle parole «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69». Il divieto di bilanciamento, previsto dalla disposizione censurata ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze aggravanti a effetto speciale o autonome con eventuali circostanze attenuanti a effetto comune, è frutto di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole. Tale disposizione, infatti, diversamente dalle ipotesi di “ordinaria” inoperatività del bilanciamento di circostanze, detta una regola riguardante l’esercizio dei poteri del giudice in vista dell’applicazione della predetta causa di non punibilità, che è pur sempre un istituto derogatorio ed eccezionale, ma senza che il giudizio di bilanciamento resti precluso nel momento di applicazione della sanzione in concreto. La disposizione censurata, pertanto, anche da questo punto di vista non si pone in contrasto con il principio di offensività, poiché l’applicazione o meno dell’esimente viene fatta dipendere dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello della fattispecie non aggravata. (Precedenti: S. 217/2023 - mass. 45907; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 197/2023 - mass. 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 260/2020 - mass. 43109).