Prospettazione della questione incidentale - Denuncia di contenuto normativo non direttamente posto dalla disposizione di legge censurata, ma da decreto ministeriale ad essa strettamente collegato - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura [aberratio ictus], delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 319 1980, nella parte in cui stabilisce l'onorario dei consulenti tecnici di ufficio, commisurandolo al tempo impiegato. Benché gli importi in esame sono determinati dall'art. 1, comma 1, del d.m. 30 maggio 2002, abilitato, in virtù dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, ad aggiornare ogni tre anni la misura degli onorari dei consulenti, il contenuto normativo della disposizione censurata risulta appunto integrato dal decreto ministeriale, in virtù dell'indicazione contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La fonte primaria, così, vive nell'ordinamento e vi trova applicazione proprio attraverso le determinazioni quantitative operate in tale decreto ministeriale.
Laddove venga sollevata una questione di legittimità costituzionale riguardante una disciplina risultante dal raccordo tra la disposizione di legge e una fonte regolamentare - e le specificazioni espresse dalla normativa secondaria siano strettamente collegate al contenuto della prima - la questione non è inammissibile, potendo riguardare la fonte primaria così come integrata dalla disposizione regolamentare. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 34 del 2011, n. 354 del 2008, n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 261 del 2013).