Sentenza 224/2018 (ECLI:IT:COST:2018:224)
Massima numero 40932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
10/10/2018; Decisione del
10/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Spese di giustizia - Ausiliario del magistrato [nella specie: consulenti tecnici] - Onorari spettanti commisurati al tempo - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di retribuzione proporzionata al lavoro svolto - Carente descrizione dei fatti - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Spese di giustizia - Ausiliario del magistrato [nella specie: consulenti tecnici] - Onorari spettanti commisurati al tempo - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di retribuzione proporzionata al lavoro svolto - Carente descrizione dei fatti - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 319 1980, nella parte in cui stabilisce che l'onorario dei consulenti tecnici di ufficio, laddove commisurato al tempo impiegato, sia pari ad euro 14,68 per la prima vacazione (composta di due ore) e ad euro 8,15 per quelle successive. Il rimettente non fornisce una sufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei due giudizi a quibus, impedendo di apprezzare il grado dì complessità della consulenza e, conseguentemente, l'asserita inadeguatezza del compenso stabilito dalla disposizione censurata; né ricostruisce in modo corretto ed esaustivo il quadro normativo, compromettendo il percorso argomentativo posto a fondamento della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Infine, il rimettente ignora del tutto, nell'iter logico della propria motivazione, sia il meccanismo di aggiornamento stabilito dall'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, sia il lungo tempo trascorso dall'ultimo adeguamento (2002), che avrebbero potuto non implausibilmente aggiungere argomenti a sostegno dell'asserita inadeguatezza degli importi previsti, anche considerando che tale mancato adeguamento è stato più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 80 del 2018, n. 42 del 2018, n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015; ordinanze n. 136 del 2018, n. 85 del 2018, n. 37 del 2018 e n. 7 del 2018 e n. 243 del 2017).
Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 319 1980, nella parte in cui stabilisce che l'onorario dei consulenti tecnici di ufficio, laddove commisurato al tempo impiegato, sia pari ad euro 14,68 per la prima vacazione (composta di due ore) e ad euro 8,15 per quelle successive. Il rimettente non fornisce una sufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei due giudizi a quibus, impedendo di apprezzare il grado dì complessità della consulenza e, conseguentemente, l'asserita inadeguatezza del compenso stabilito dalla disposizione censurata; né ricostruisce in modo corretto ed esaustivo il quadro normativo, compromettendo il percorso argomentativo posto a fondamento della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Infine, il rimettente ignora del tutto, nell'iter logico della propria motivazione, sia il meccanismo di aggiornamento stabilito dall'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, sia il lungo tempo trascorso dall'ultimo adeguamento (2002), che avrebbero potuto non implausibilmente aggiungere argomenti a sostegno dell'asserita inadeguatezza degli importi previsti, anche considerando che tale mancato adeguamento è stato più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 80 del 2018, n. 42 del 2018, n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015; ordinanze n. 136 del 2018, n. 85 del 2018, n. 37 del 2018 e n. 7 del 2018 e n. 243 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
08/07/1980
n. 319
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte