Sentenza 225/2018 (ECLI:IT:COST:2018:225)
Massima numero 40983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Errore materiale nell'indicazione della disposizione censurata - Assenza di dubbi in ordine all'individuazione di essa - Ininfluenza ai fini dell'ammissibilità delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Errore materiale nell'indicazione della disposizione censurata - Assenza di dubbi in ordine all'individuazione di essa - Ininfluenza ai fini dell'ammissibilità delle questioni.
Testo
L'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata, costituisce un mero errore materiale, ininfluente ai fini dell'ammissibilità delle questioni. (Nella specie, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, l'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata come "art. 5-quinquies", del quale non esiste un "comma 8", costituisce un mero errore materiale, in quanto nelle motivazioni sono chiaramente individuati sia la disposizione della legge n. 208 del 2015 che ha inserito nella legge n. 89 del 2001 l'art. 5-sexies, sia il contenuto precettivo del comma oggetto delle censure, sicché si deve escludere che sussista dubbio alcuno in ordine alla identificazione della norma sottoposta allo scrutinio di costituzionalità). (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2017).
L'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata, costituisce un mero errore materiale, ininfluente ai fini dell'ammissibilità delle questioni. (Nella specie, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, l'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata come "art. 5-quinquies", del quale non esiste un "comma 8", costituisce un mero errore materiale, in quanto nelle motivazioni sono chiaramente individuati sia la disposizione della legge n. 208 del 2015 che ha inserito nella legge n. 89 del 2001 l'art. 5-sexies, sia il contenuto precettivo del comma oggetto delle censure, sicché si deve escludere che sussista dubbio alcuno in ordine alla identificazione della norma sottoposta allo scrutinio di costituzionalità). (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 5
co. 8
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 777
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte