Sentenza 225/2018 (ECLI:IT:COST:2018:225)
Massima numero 40984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, che impone al giudice dell'ottemperanza di individuare il commissario ad acta tra i dirigenti "di seconda fascia" della stessa amministrazione soccombente. Il giudice a quo si diffonde sulle ragioni che, a suo avviso, dimostrerebbero l'irragionevolezza della scelta legislativa, cosicché la pretesa violazione del principio di ragionevolezza, agevolmente ricondotta al parametro espressamente evocato, rende la censura sufficientemente motivata. Egli ha inoltre assolto all'onere di motivazione anche in riferimento all'altro parametro, affermando che la norma censurata minerebbe l'imparzialità e l'indipendenza del giudice e, con esse, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, attenendo al merito la valutazione del rilievo da attribuire alla prospettata esperibilità di efficaci rimedi processuali avverso gli atti compiuti dal commissario ad acta.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, che impone al giudice dell'ottemperanza di individuare il commissario ad acta tra i dirigenti "di seconda fascia" della stessa amministrazione soccombente. Il giudice a quo si diffonde sulle ragioni che, a suo avviso, dimostrerebbero l'irragionevolezza della scelta legislativa, cosicché la pretesa violazione del principio di ragionevolezza, agevolmente ricondotta al parametro espressamente evocato, rende la censura sufficientemente motivata. Egli ha inoltre assolto all'onere di motivazione anche in riferimento all'altro parametro, affermando che la norma censurata minerebbe l'imparzialità e l'indipendenza del giudice e, con esse, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, attenendo al merito la valutazione del rilievo da attribuire alla prospettata esperibilità di efficaci rimedi processuali avverso gli atti compiuti dal commissario ad acta.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 5
co. 8
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 777
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte