Sentenza 225/2018 (ECLI:IT:COST:2018:225)
Massima numero 41010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  25/10/2018;  Decisione del  25/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40983  40984  41011  41012


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per l'astrattezza e l'ipoteticità delle questioni sollevate, che inciderebbero sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001. Il giudice a quo motiva adeguatamente su tale requisito, dando conto della necessità di applicare la norma censurata per definire il processo principale, richiamando (in maniera implicita ma evidente) il principio tempus regit actum.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 5  co. 8

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 777

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte