Sentenza 225/2018 (ECLI:IT:COST:2018:225)
Massima numero 41010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per l'astrattezza e l'ipoteticità delle questioni sollevate, che inciderebbero sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001. Il giudice a quo motiva adeguatamente su tale requisito, dando conto della necessità di applicare la norma censurata per definire il processo principale, richiamando (in maniera implicita ma evidente) il principio tempus regit actum.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per l'astrattezza e l'ipoteticità delle questioni sollevate, che inciderebbero sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001. Il giudice a quo motiva adeguatamente su tale requisito, dando conto della necessità di applicare la norma censurata per definire il processo principale, richiamando (in maniera implicita ma evidente) il principio tempus regit actum.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 5
co. 8
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 777
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte