Sentenza 225/2018 (ECLI:IT:COST:2018:225)
Massima numero 41011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  25/10/2018;  Decisione del  25/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40983  40984  41010  41012


Titolo
Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Nomina, da parte del giudice amministrativo, di un dirigente dell'amministrazione soccombente come commissario ad acta - Denunciata violazione dei principi di autonomia e indipendenza degli organi giurisdizionali - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR per l'Umbria in riferimento agli artt. 104 e 108 Cost., quest'ultimo con riguardo alla garanzia di indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia - dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015. La norma censurata prevede che, nel caso in cui i creditori di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del cod. proc. amm., il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali, e che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. L'art. 108 Cost. non è applicabile agli ausiliari del giudice, ma solo a chiunque, estraneo al personale della magistratura, partecipi all'amministrazione della giustizia con poteri e funzioni di natura giurisdizionale, mentre è manifestamente incongruo anche il riferimento all'art. 104 Cost., che ha per oggetto le garanzie di indipendenza istituzionale della magistratura ordinaria considerata nel suo complesso, e non delle giurisdizioni speciali, come è quella del giudice amministrativo, per il quale le medesime garanzie trovano semmai fondamento nell'art. 108 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 433 del 2000, n. 135 del 1982, n. 2 del 1981 e n. 190 del 1974; ordinanza n. 86 del 1964).

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 5  co. 8

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 777

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte