Sentenza 225/2018 (ECLI:IT:COST:2018:225)
Massima numero 41012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  25/10/2018;  Decisione del  25/10/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40983  40984  41010  41011


Titolo
Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Nomina, da parte del giudice amministrativo, di un dirigente dell'amministrazione soccombente come commissario ad acta - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e dell'indipendenza dei giudici speciali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR per l'Umbria in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 Cost., quest'ultimo con riguardo alla garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali - dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015. La norma censurata prevede, che, nel caso in cui i creditori di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del cod. proc. amm., il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali, e che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. La deroga all'ampio potere discrezionale attribuito al giudice nella scelta del commissario ad acta non richiede l'intervento dell'autorità amministrativa, in quanto effettuata nell'ambito di una specifica categoria indicata dalla legge, così da scongiurare il vulnus al principio di indipendenza della magistratura. Tale deroga è coerente con la finalità di contenere i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, oltre che con lo scopo di rimediare all'inerzia dell'amministrazione, mediante un commissario ad acta che, dotato delle necessarie competenze tecnico-contabili e della specifica e diretta conoscenza della gestione del bilancio dell'amministrazione inadempiente, può agevolare una sollecita soddisfazione del credito. La scelta del legislatore non appare pertanto né irragionevole né arbitraria, tanto più che il giudice non è completamente vincolato nell'individuazione del soggetto da nominare, conservando comunque, nell'ipotesi in cui, nell'ambito dell'amministrazione interessata vi siano più dirigenti di seconda fascia, il potere di scegliere tra essi. (Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 44 del 2016, n. 157 del 2014, n. 10 del 2013, n. 304 del 2011, n. 221 del 2008, n. 335 del 2004, n. 440 del 1988, n. 135 del 1982, n. 149 del 1974 e n. 63 del 1963; ordinanza n. 206 del 2016).

Nei giudizi di ottemperanza ex lege n. 89 del 2001, il commissario ad acta esercita un'attività di carattere esecutivo, che si estrinseca in un pagamento, vincolata sia nell'an che nel quomodo, che non viene meno neanche nelle ipotesi in cui il commissario, constatato l'esaurimento dei pertinenti capitoli di bilancio, debba individuare aliunde le risorse necessarie per la soddisfazione dei crediti, utilizzando se del caso lo strumento contabile del "pagamento in conto sospeso", disciplinato dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996, consistente in un'anticipazione di tesoreria soggetta a successiva regolazione da parte della stessa amministrazione inadempiente.

Il limite alla discrezionalità (in deroga a quanto previsto per le procedure di pagamento degli altri debiti della p.a.) del giudice dell'ottemperanza nella scelta del commissario ad acta nel caso in cui il giudizio sia promosso dai creditori di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto, trova giustificazione nell'interesse dell'amministrazione ad approntare un sistema di risposta, organico ed ordinato, con cui far fronte al flusso abnorme delle procedure relative ai crediti fondati su decreti ottenuti ai sensi della legge n. 89 del 2001.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 5  co. 8

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 777

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte