Ordinanza 150/2024 (ECLI:IT:COST:2024:150)
Massima numero 46359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  19/06/2024;  Decisione del  19/06/2024
Deposito del 25/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Condizioni - Valutazione "contenutistica" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento - Riconducibilità alla nozione di "giudizio" degli esiti dell'udienza preliminare (nel caso di specie: manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare del GUP che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso della medesima udienza). (Classif. 199028).

Testo

Alla stregua della fisionomia che l’udienza preliminare è venuta assumendo, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti) e più di recente dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), le decisioni che ne costituiscono l’esito devono essere annoverate tra i “giudizi” idonei a pregiudicarne altri e a essere a loro volta pregiudicati. (Precedenti: S. 400/2008 - mass. 33001; S. 335/2002 - 27183; S. 224/2001 - 26389).

Ai fini della incompatibilità le valutazioni sulla medesima res iudicanda debbono essere compiute in diverse fasi procedimentali. Diversamente, si attribuirebbe all’imputato la potestà di determinare l’incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dando contestualmente luogo ad una irragionevole frammentazione della serie procedimentale. (Precedenti S. 74/2024 - mass. 46126; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334).

(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Isernia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost. – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare del GUP che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento. Pur costituendo ormai l’udienza preliminare un “giudizio” ai fini dell’incompatibilità, il provvedimento che respinge la richiesta di applicazione della pena, al quale il rimettente riconnette nella specie forza pregiudicante, è stato adottato non già – come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale – in una fase processuale precedente e distinta rispetto a quella della quale il giudice è investito, ma all’interno della stessa udienza preliminare, quale momento "endofasico" prodromico alla sua naturale definizione). (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 186/1992 - mass. 18201).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte