Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico - Possibile deroga dalle distanze minime di protezione del nastro ferroviario - Eccedenza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 3-bis, comma 3-bis, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente alle parole «e ferroviario». La disposizione impugnata dal Governo consente che gli interventi edilizi dalla stessa contemplati siano effettuati in deroga alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario, derogando espressamente e direttamente dalla normativa statale – la quale, disciplinando il settore della sicurezza del trasporto ferroviario, deve essere ascritta alle norme fondamentali di riforma economico-sociale –, in particolare alla distanza minima di 30 metri e al correlato procedimento autorizzatorio previsti, rispettivamente, dagli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753 del 1980. La previsione regionale, imponendo un regime derogatorio destinato a operare automaticamente e incidendo sull’attività valutativa riservata agli uffici competenti, si pone pertanto in contrasto con norme fondamentali di riforma economico-sociale, la cui uniforme attuazione risponde a un interesse generale connesso alla sicurezza ferroviaria.