Processo penale - Astensione e ricusazione del giudice - Differenze con l'incompatibilità endoprocessuale c.d. orizzontale - Operatività in concreto, e non in astratto - Necessario riferimento della ricusazione a situazioni esterne al giudizio in cui si è chiamati a decidere e inapplicabilità alla medesima fase processuale - Ratio - Necessità di assicurare la globalità e la continuità del procedimento, evitandone la frammentazione, anche in ragione della natura del processo decisionale, quale attività intellettuale dinamica e non statica, a formazione progressiva - Connessa esigenza di non causare un malfunzionamento della giurisdizione. (Classif. 199003).
Mentre l’incompatibilità endoprocessuale (c.d. orizzontale), di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., presuppone l’identità del procedimento e opera in astratto, le cause di astensione e ricusazione operano in concreto e riguardano situazioni al di fuori del giudizio in cui si è chiamati a decidere, siano esse attività non giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro giudizio. (Precedente: S. 306/1997).
In qualunque processo decisionale, quale attività intellettuale dinamica e non statica, il titolare dell’organo competente matura in itinere il proprio convincimento, che può ben dirsi “a formazione progressiva”: se di questo dato di comune esperienza non si tenesse conto, si potrebbe giungere ad applicare gli istituti dell’incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione pel solo fatto che il convincimento del giudice si forma progressivamente, il che comporterebbe l’assoluta impossibilità di funzionamento della giurisdizione. Il rigore del regime delle incompatibilità, al contrario, non può determinare un simile malfunzionamento, sicché le relative norme vanno applicate solo quando sussista una reale ed effettiva esigenza di prevenzione della deviazione dell’amministrazione della giustizia dal tracciato della terzietà e dell’imparzialità. È per questo che l’incompatibilità, in una con i connessi istituti della doverosa astensione e della ricusazione, non trova applicazione quando le precedenti valutazioni astrattamente “pregiudicanti” si collochino nella medesima fase del procedimento, perché questa costituisce una frazione dell’iter decisorio nella quale il fenomeno della formazione progressiva del convincimento del giudicante si compie con peculiare concentrazione. (Precedenti: S. 93/2024 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 7/2022 - mass. 44517).
All’interno di ciascuna delle fasi processuali – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. (Precedenti: S. 93/2024 - mass. 46187; S. 64/2022 - mass. 46655; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782).