Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea - Discrezionalità del legislatore nello stabilire le condizioni per poter lavorare nel territorio della Repubblica - Limiti - Necessità di scelte ragionevoli e proporzionali - In particolare: condizione di reciprocità per l'accesso a una professione - Possibilità di introdurla, purché soggetta ai canoni di ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che, ai fini dello svolgimento delle professioni pedagogiche ed educative e dell'iscrizione al relativo albo, richiede al cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia e in possesso di idoneo titolo abilitativo, l'ulteriore requisito della condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza). (Classif. 245002).
Se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali: in particolare, per risultare in armonia con l’art. 3 Cost., l’opzione normativa deve essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza e coerente con il principio di proporzionalità, in ossequio al rilievo costituzionale del diritto inciso. (Precedenti: S. 78/2005; S. 283/1994; S. 62/1994).
Il presupposto del trattamento di reciprocità per l’accesso a una professione, in sé considerato, non è costituzionalmente illegittimo purché risponda a canoni di ragionevolezza. (Precedenti: S. 11/1968 - mass. 2749, mass. 2750).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. a, della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici. La disposizione censurata dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro si mostra non idonea a raggiungere l’asserito scopo di proteggere l’interesse nazionale nei rapporti tra Stati, sia perché incide su un settore che, anche in prospettiva comparata, non è compiutamente sviluppato ed è disciplinato in modo eterogeneo e disorganico, tale da non consentire alla condizione di reciprocità di tutelare correttamente i divisati interessi e i cittadini italiani che intendano svolgere un’attività lavorativa in un Paese extra UE, sia perché potrebbe ledere altri interessi pubblici nazionali, quali la fruizione di competenze disponibili sul territorio. La norma si pone in contrasto anche con il canone di proporzionalità in senso stretto: da un lato, infatti, essa ostacola e limita, senza operare un corretto bilanciamento tra scopo perseguito e mezzo impiegato, lo svolgimento dell’attività professionale da parte del cittadino extra UE, regolarmente soggiornante e in possesso di un adeguato titolo abilitativo per motivi del tutto diversi da quelli inerenti ai requisiti professionali; dall’altro lato, comporta un onere probatorio assai gravoso, anche in termini di responsabilità penale, e sproporzionato rispetto alle capacità conoscitive del singolo lavoratore, in ragione delle prevedibili difficoltà di accesso alle informazioni richieste).