Reati e pene - Circostanze - Circostanza della lieve entità del fatto - Funzione mitigatrice della risposta sanzionatoria in relazione a fatti caratterizzati in concreto da un disvalore marcatamente inferiore rispetto a quello della fattispecie astratta - Fatto di lieve entità - Natura relazionale del concetto. (Classif. 210011).
La funzione specifica dell’attenuante “indefinita” della lieve (o minore) entità del fatto è di mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via generale da elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).
Il concetto di “fatto di lieve entità” non può che essere interpretato in una logica “relazionale”: ossia con criteri diversamente calibrati a seconda della gravità della fattispecie astratta di reato cui la circostanza di volta in volta accede.