Polizia giudiziaria - Obblighi degli ufficiali di polizia giudiziaria - Trasmissione alla propria scala gerarchica delle notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria - Previsione introdotta dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Verifica dell'ammissibilità nella fase a contraddittorio pieno - Conferma dell'ammissibilità del conflitto, già ritenuta con l'ordinanza n. 273 del 2017.
È confermata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale". Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio in quanto, sotto il primo profilo, deve essere ribadita la natura di potere dello Stato al pubblico ministero, e in particolare al Procuratore della Repubblica (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2006), in quanto titolare delle attività d'indagine (art. 109 Cost.) finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.); e al Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, posto che l'atto asseritamente lesivo è imputabile al Governo nella sua interezza. Sotto il secondo profilo, va confermato che sussiste l'idoneità di un atto avente natura legislativa a determinare conflitto tutte le volte in cui dalla norma primaria derivino in via diretta lesioni dell'ordine costituzionale delle competenze, salvo che sia configurabile un giudizio nel quale la norma primaria risulti applicabile e quindi possa essere su di essa sollevata, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2013, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012 e n. 420 del 1995; ordinanza 273 del 2017, n. 17 del 2013, n. 16 del 2013, n. 521 del 2000, n. 23 del 2000 e n. 323 del 1999).