Sentenza 229/2018 (ECLI:IT:COST:2018:229)
Massima numero 41019
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/11/2018;  Decisione del  07/11/2018
Deposito del 06/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  41018  41020  41021  41022  41023  41024


Titolo
Oggetto del giudizio - Atti aventi natura legislativa (nella specie: decreto legislativo) - Idoneità a essere impugnati per conflitto tra poteri - Condizioni - Requisito della c.d. residualità del conflitto rispetto alla esperibilità di giudizi incidentali - Significato - Insussistenza di un giudizio a quo in cui il potere sia legittimato a essere parte con la sicura possibilità di attivare il giudizio costituzionale - Non riferibilità di tale posizione all'autorità giudiziaria requirente - Inidoneità del giudizio incidentale a garantire la immediata tutela alle attribuzioni del pubblico ministero - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza del requisito oggettivo, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale". Se, nella generalità dei casi, va esclusa l'esperibilità del ricorso per conflitto tra poteri tutte le volte che l'atto legislativo - al quale sia in ipotesi imputata una lesione di attribuzioni costituzionali - può pacificamente trovare applicazione in un giudizio nel corso del quale la relativa questione di legittimità costituzionale può essere eccepita e sollevata, tuttavia non è la mera configurabilità di un giudizio nel quale la disposizione può trovare applicazione a ostacolare l'ammissibilità del conflitto, dovendosi trattarsi di un giudizio in cui il potere dello Stato, che ha ritenuto di lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni attraverso il ricorso per conflitto, avrebbe la possibilità di proporre l'eccezione di legittimità costituzionale, cioè sia o possa essere a tutti gli effetti parte. L'ammissibilità del ricorso per conflitto su atto legislativo è altresì subordinata alla circostanza che la lesione delle attribuzioni costituzionali non possa essere rilevata, sotto forma di eccezione di legittimità costituzionale nel giudizio in via incidentale, proprio dal soggetto direttamente interessato. (Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2005 e n. 457 del 1999; ordinanze n. 17 del 2013, n. 16 del 2013, n. 38 del 2001, n. 14 del 2009, n. 1 del 2009, n. 38 del 2008, n. 343 del 2003 e n. 144 del 2000).

Solo l'autorità giurisdizionale giudicante, e purché nell'esercizio delle proprie funzioni, ha la sicura potestà di attivare effettivamente, promuovendolo d'ufficio, il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e, perciò, solo in relazione ad essa, non già invece in relazione all'autorità giudiziaria requirente, potrebbe in via di principio esser predicato il rispetto del requisito della cosiddetta residualità del conflitto su atto avente valore legislativo, alla condizione che la questione o le questioni sollevate risultino dotate del requisito della rilevanza. (Precedenti citati: sentenza n. 164 del 2017 e ordinanza n. 144 del 2000).

Per costante giurisprudenza costituzionale, un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ben può essere originato anche dall'approvazione di un atto avente valore di legge, in quanto l'istituto del conflitto tra poteri è primariamente preordinato a garantire l'integrità della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri dalle disposizioni costituzionali, a prescindere dalla natura dell'atto che si assume lesivo di tali attribuzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2002, n. 139 del 2001, n. 457 del 1999 e n. 161 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

 19/08/2016  n. 177  art. 18  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte