Conflitto di attribuzione tra poteri - Tenore della disposizione impugnata - Chiara e inequivoca possibilità di incidere sulle attribuzioni del ricorrente - Attualità della lesione denunciata - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per la sua natura meramente ipotetica, promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale". Il tenore della disposizione impugnata contiene ed esprime in modo chiaro ed inequivoco la possibilità che la trasmissione delle notizie avvenga secondo modalità che incidono sulle attribuzioni del ricorrente, manifestando così l'attualità della lesione.
Per costante giurisprudenza costituzionale è sufficiente, ai fini della configurabilità dell'interesse a ricorrere e quindi dell'ammissibilità del conflitto, anche la sola minaccia di lesione, purché attuale e concreta, e non meramente congetturale. (Precedenti citati: sentenze n. 379 del 1996 e n. 420 del 1995).
Anche l'entrata in vigore di un atto normativo - per sua natura generale ed astratto - integra di per sé un comportamento idoneo a far insorgere nel ricorrente l'interesse alla eliminazione del pregiudizio che, a suo avviso, ne deriva alle proprie attribuzioni costituzionali, e ciò senza che occorra attendere il concreto esercizio delle medesime in relazione ad un caso specifico (quasi a voler applicare anche nei giudizi sui conflitti il requisito della "rilevanza" tipico dei giudizi incidentali), condizione non richiesta dall'ordinamento per l'insorgere di un conflitto di attribuzione. (Precedenti citati: sentenza n. 420 del 1995; ordinanza n. 521 del 2000).