Ambiente - Inquinamento - Norme della Regione autonoma Sardegna - Conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative afferenti alla bonifica dei siti di ridotte dimensioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 010009).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in relazione all’art. 249 cod. ambiente e all’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come conv., nonché all’art. 3, primo comma, lett. d), statuto speciale, dell’art. 75 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone che le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nel citato art. 249 sono attribuiti ai comuni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città. Il conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative afferenti alla bonifica dei siti di ridotte dimensioni, disposto dalla previsione impugnata, non invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, rinviene una sia pure implicita legittimazione in una fonte legislativa statale, quale è il d.l. n. 104 del 2023, come conv. La mancanza, nella citata disciplina d’urgenza, di un riferimento esplicito al procedimento di cui all’art. 249 cod. ambiente non è infatti sufficiente ad escludere le correlate funzioni amministrative dal novero di quelle che possono essere oggetto di riallocazione presso ambiti territoriali infraregionali. Se, infatti, il legislatore statale ha ritenuto conforme al principio di adeguatezza riconoscere alle regioni la facoltà di conferire agli enti locali le funzioni relative al più complesso e articolato procedimento di bonifica ordinario, non si ravvisano ragioni per non includere tra le attribuzioni delegabili le più ridotte competenze spettanti alle stesse regioni nell’ambito della procedura semplificata per i siti di ridotte dimensioni.