Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Applicazione delle norme censurate alla fase procedimentale successiva a quella in cui opera il giudice rimettente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP presso il Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale chiesti dall'interessato non siano riportate le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell'art. 464-quater del codice di procedura penale e le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464-septies cod. proc. pen. Come eccepito, il giudizio a quo appare destinato a concludersi con pronuncia di estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova, senza che le disposizioni censurate possano trovare in alcun modo applicazione in tale sede, concernendo piuttosto una fase procedimentale successiva.
Nel giudizio di cognizione il giudice non può in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale, le cui questioni potranno venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto in executivis. (Precedente citato: ordinanza n. 414 del 2000).