Sentenza 231/2018 (ECLI:IT:COST:2018:231)
Massima numero 41041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
07/11/2018; Decisione del
07/11/2018
Deposito del 07/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per totale carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevede l'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., dispone la sospensione del processo per messa alla prova, allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. Sebbene il rimettente faccia oggetto di censura sia tale disposizione sia quella di cui all'art. 24 del t.u. casellario giudiziale, la motivazione sulla non manifesta infondatezza è riferita esclusivamente a quest'ultimo.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per totale carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevede l'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., dispone la sospensione del processo per messa alla prova, allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. Sebbene il rimettente faccia oggetto di censura sia tale disposizione sia quella di cui all'art. 24 del t.u. casellario giudiziale, la motivazione sulla non manifesta infondatezza è riferita esclusivamente a quest'ultimo.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte