Sentenza 231/2018 (ECLI:IT:COST:2018:231)
Massima numero 41043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
07/11/2018; Decisione del
07/11/2018
Deposito del 07/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibile estensione analogica delle eccezioni alla regola di ordine generale - Esclusione.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibile estensione analogica delle eccezioni alla regola di ordine generale - Esclusione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (t.u. casellario giudiziale) - nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018 - va esclusa la proposta interpretativa secondo cui sarebbe possibile l'estensione analogica ai provvedimenti sulla messa alla prova della previsione della non menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, cod. pen. Le disposizioni relative al contenuto dei certificati del casellario giudiziale sono articolate attorno a una regola generale - quella per cui tutti i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati - assistita da una serie di puntuali deroghe, che costituiscono altrettante eccezioni a tale regola generale. In omaggio al criterio ermeneutico di cui all'art. 14, secondo comma, delle Preleggi, queste deroghe non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili pertanto di estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti differenze normative e concettuali tra gli istituti della sospensione condizionale della pena e della messa alla prova.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (t.u. casellario giudiziale) - nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018 - va esclusa la proposta interpretativa secondo cui sarebbe possibile l'estensione analogica ai provvedimenti sulla messa alla prova della previsione della non menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, cod. pen. Le disposizioni relative al contenuto dei certificati del casellario giudiziale sono articolate attorno a una regola generale - quella per cui tutti i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati - assistita da una serie di puntuali deroghe, che costituiscono altrettante eccezioni a tale regola generale. In omaggio al criterio ermeneutico di cui all'art. 14, secondo comma, delle Preleggi, queste deroghe non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili pertanto di estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti differenze normative e concettuali tra gli istituti della sospensione condizionale della pena e della messa alla prova.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 24
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 25
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte