Sentenza 231/2018 (ECLI:IT:COST:2018:231)
Massima numero 41044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  07/11/2018;  Decisione del  07/11/2018
Deposito del 07/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  41040  41041  41042  41043


Titolo
Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione nel certificato richiesto dall'interessato dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova e della sentenza di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione - Irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (t.u. casellario giudiziale), nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen. Poiché tanto la messa alla prova quanto il patteggiamento costituiscono procedimenti diretti ad assicurare all'imputato un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario, non è conforme a ragionevolezza che il beneficio della non menzione venga riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pubblico ministero l'applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una sentenza di condanna (salve le eccezioni ex lege), e non - invece - a chi eviti la condanna penale attraverso un percorso che comporta l'adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparatori. La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare disfunzionale rispetto al finalismo rieducativo della pena, risultando anzi suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018 e n. 223 del 1994).

La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto; esso - avendo una dimensione processuale e, assieme, sostanziale - costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, e non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che l'art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all'intero sistema sanzionatorio penale. (Precedente citato: sentenza n. 91 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  14/11/2002  n. 313  art. 24  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  14/11/2002  n. 313  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte