Sentenza 232/2018 (ECLI:IT:COST:2018:232)
Massima numero 41051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
07/11/2018; Decisione del
07/11/2018
Deposito del 07/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Richiamo alle allegazioni acquisite nel giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Richiamo alle allegazioni acquisite nel giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. Il giudice a quo argomenta che il ricorrente già gode dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che presuppongono pur sempre, al pari del congedo straordinario, l'assistenza a una persona "con handicap in situazione di gravità", cosicché, alla stregua delle allegazioni acquisite nel giudizio principale e richiamate dal rimettente, la motivazione sulla rilevanza è sufficiente.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. Il giudice a quo argomenta che il ricorrente già gode dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che presuppongono pur sempre, al pari del congedo straordinario, l'assistenza a una persona "con handicap in situazione di gravità", cosicché, alla stregua delle allegazioni acquisite nel giudizio principale e richiamate dal rimettente, la motivazione sulla rilevanza è sufficiente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/03/2001
n. 151
art. 42
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte