Sentenza 232/2018 (ECLI:IT:COST:2018:232)
Massima numero 41052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  07/11/2018;  Decisione del  07/11/2018
Deposito del 07/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  41051  41053


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Disabile - Congedo straordinario per l'assistenza a genitore con handicap in situazione di gravità accertata - Preesistente convivenza del figlio istante - Possibile convivenza durante la fruizione del congedo - Omessa previsione - Irragionevolezza e sproporzionalità - Violazione della funzione solidaristica della famiglia, nonché del diritto del disabile a ricevere le cure dentro la famiglia - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei termini e per i motivi indicati, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. - l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge. Il presupposto cui il legislatore ha attribuito rilievo esclusivo nell'estendere il congedo straordinario oltre l'originaria cerchia dei genitori è la preesistente convivenza con il disabile, che non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime una relazione di affetto e di cura. Tale presupposto, ispirato a una finalità di preminente tutela del disabile e idoneo a garantirne, in linea tendenziale, il miglior interesse, rischia di pregiudicarlo quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all'origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza. Un criterio selettivo così congegnato compromette il diritto del disabile di ricevere la cura necessaria dentro la famiglia, proprio quando possa confidare - come extrema ratio - soltanto sull'assistenza del figlio ancora non convivente al momento della richiesta di congedo. Il requisito della convivenza ex ante non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, perché sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti, poiché il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2018, n. 203 del 2013, n. 19 del 2009, n. 158 del 2007, n. 233 del 2005 e n. 215 del 1987).

Il diritto del disabile di ricevere assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita, inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana, cosicché la discrezionalità del legislatore incontra un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. (Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2016 e n. 251 del 2008)



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 42  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte