Thema decidendum - Eccepito tentativo di sostituirsi alle scelte sanzionatorie del legislatore - Puntuale indicazione, nel corpo dell'ordinanza, di previsioni sanzionatorie rinvenibili nell'ordinamento - Attinenza al merito della questione della correttezza di siffatta indicazione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata per l'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata con riguardo alla individuazione del trattamento sanzionatorio conseguenziale all'ablazione invocata. Il rimettente ha chiesto, nel corpo dell'ordinanza, di colmare la lacuna conseguenziale all'eventuale accoglimento delle questioni sostituendo, al trattamento sanzionatorio censurato, quello dettato per le fattispecie di contrabbando doganale previste dagli artt. da 282 a 291 del TULD, mentre l'aspetto inerente alla correttezza di siffatta indicazione è afferente al merito delle questioni.
L'ammissibilità delle questioni inerenti ai profili di illegittimità costituzionale dell'entità della pena stabilita dal legislatore può ritenersi condizionata non tanto dalla presenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla puntuale indicazione, da parte del giudice a quo, di previsioni sanzionatorie rinvenibili nell'ordinamento che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, una volta emendata dai vizi di illegittimità addotti, sempre se riscontrati.
Se è vero che non appartengono alla Corte costituzionale valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, di esclusiva pertinenza del legislatore, ciò, tuttavia, non preclude, a monte, l'intervento della medesima Corte laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l'individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che, per la omogeneità che le connota rispetto alla norma censurata, siano tali da ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2016).