Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Allocazione delle corrispondenti funzioni amministrative - Scelta spettante allo Stato, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Possibilità, per le Regioni, di riallocare le funzioni ad esse assegnate - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale delle norme della Regione autonoma Sardegna che conferiscono alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla regione dal cod. ambiente in materia di bonifica dei siti inquinati). (Classif. 216037).
Nelle materie attribuite dall’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118, primo comma, Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo. Sicché, ove, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, lo Stato abbia conferito tali funzioni alla regione, esse non possono da quest’ultima essere riallocate presso un altro ente territoriale infraregionale, in quanto una iniziativa siffatta comporterebbe una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Con particolare riferimento alla materia della tutela dell’ambiente, la potestà legislativa esclusiva statale esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale. (Precedenti: S. 160/2023 - mass. 45697; S. 50/2023 - mass. 45429; S. 251/2021 - mass. 44411; S. 189/2021 - mass. 44325; S. 126/2018 - mass. 41340; S. 246/2017 - mass. 41651; S. 641/1987).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s, l’art. 75 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che sostituendo l’art. 59, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2006, dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall’articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006». La disposizione impugnata dal Governo assegna alla Regione un potere di sostituzione difforme da quanto previsto dall’art. 250 cod. ambiente, secondo il quale il potere-dovere di intervento suppletivo è assegnato in via primaria al comune e, ove detto ente non provveda, in via sostitutiva alla regione. La possibilità di delegare un potere, come quello indicato, in alcun modo assimilabile alle funzioni amministrative nominativamente indicate dall’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come conv. – perché a contenuto sui generis, in quanto non concerne funzioni e compiti di amministrazione attiva, ma l’esecuzione d’ufficio degli interventi che l’art. 242 cod. ambiente impone al responsabile della contaminazione e, dunque, in definitiva, delle stesse operazioni di messa in sicurezza, di indagine conoscitiva e di ripristino ambientale alle quali questi si è sottratto –, avrebbe richiesto una previsione esplicita. D’altronde, la scelta di attribuire alla regione il potere di sostituire il comune che non supplisce all’inadempimento del responsabile della contaminazione concorda con la generale preferenza, desumibile dalla disciplina dei procedimenti di bonifica, per la competenza regionale. Tale opzione sottende una valutazione, da parte del legislatore statale, di adeguatezza del livello regionale per la cura degli interessi coinvolti, avuto, altresì, riguardo all’esigenza di supportare le realtà comunali più piccole, in quanto ritenute inidonee a sostenere un procedimento, come quello di bonifica, che può richiedere l’impiego di ingenti risorse economiche e un solido apparato organizzativo).