Reati e pene - Reati sessuali commessi in danno di minori - Termini di prescrizione introdotti dalla legge n. 251 del 2005 - Denunciata violazione della normativa comunitaria che richiede di rendere possibile il perseguimento dei reati sessuali in danno di minori dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età - Censure basate su presupposto erroneo - Disciplina della prescrizione rimessa alle scelte discrezionali del legislatore - Disomogeneità dell'intervento manipolativo richiesto - Inammissibilità già dichiarata, per le medesime ragioni, con precedente sentenza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per una molteplicità di ragioni, talune delle quali già decise con la sentenza n. 143 del 2018, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Imperia in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile - degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge n. 251 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012 e dalla legge n. 103 del 2017. L'ordinanza di rimessione si basa sul presupposto che la disciplina censurata, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione i reati sessuali nei confronti di minori, sia sempre, in linea generale e astratta, più favorevole rispetto a quella precedente, mentre una comparazione tra le due normative dovrebbe effettuarsi in concreto, tenendo conto tra l'altro degli effetti del bilanciamento delle circostanze, degli atti interruttivi e della continuazione, cosicché l'accoglimento delle questioni non consentirebbe di per sé di rimuovere il vulnus costituzionale lamentato. Inoltre, per soddisfare l'obiettivo imposto dai vincoli europei di rendere possibile il perseguimento dei reati di cui trattasi dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, occorrerebbe una rimodulazione della disciplina della prescrizione che potrebbe atteggiarsi in plurimi modi alternativi, attraverso soluzioni messe in atto dal legislatore nelle riforme che sono succedute alla legge n. 251 del 2005, ma che, in considerazione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, non sono applicabili a fatti pregressi rispetto alla loro entrata in vigore. Infine, l'intervento manipolativo richiesto risulterebbe del tutto disomogeneo rispetto alla ratio della disciplina transitoria - prevista dall'10 della legge n. 251 del 2005, di cui si chiede l'estensione - che intende regolare gli effetti nel tempo della nuova normativa, anche allo scopo di salvaguardare l'attività processuale già svolta, mentre non prevede esclusioni o esenzioni per settori o per determinate categorie di reati. (Precedente citato: sentenza n. 143 del 2018).
In considerazione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, si applica ad esso il fondamentale principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.