Sentenza 235/2018 (ECLI:IT:COST:2018:235)
Massima numero 40564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
09/10/2018; Decisione del
09/10/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Titolo
Opere pubbliche - Norme della Regione Puglia - Dibattito pubblico regionale - Svolgimento anche per alcune tipologie di opere nazionali - Ricorso del Governo - Interferenza con l'attività amministrativa di competenza dello Stato - Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale, totale e in parte qua.
Opere pubbliche - Norme della Regione Puglia - Dibattito pubblico regionale - Svolgimento anche per alcune tipologie di opere nazionali - Ricorso del Governo - Interferenza con l'attività amministrativa di competenza dello Stato - Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale, totale e in parte qua.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 97, primo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 7, commi 5 e 2 - quest'ultimo nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali - della legge reg. Puglia n. 28 del 2017. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo, nell'introdurre diverse modalità di coinvolgimento di soggetti e di istituzioni nel processo decisionale su opere e progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità di riferimento, presuppongono che, in presenza di atti di emanazione regionale, la Regione abbia il potere di disciplinare il dibattito pubblico. Tali atti, quali intese o pareri, sono tuttavia destinati a confluire nel procedimento statale di deliberazione dell'opera, quali parte integrante. Per essi, pertanto, non può non tenersi conto della disciplina del dibattito pubblico dettata dal titolare della funzione, ossia lo Stato - in particolare l'art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l'apposito regolamento adottato con d.P.R. n. 76 del 2018 - alla cui stregua è da escludere che soggetti diversi da quelli individuati possano prendere l'iniziativa, e che garantisce che vengano adeguatamente in rilievo le esigenze e i problemi dei territori incisi dall'opera, realizzando un ragionevole punto di equilibrio fra le esigenze della partecipazione e quelle dell'efficienza.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 97, primo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 7, commi 5 e 2 - quest'ultimo nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali - della legge reg. Puglia n. 28 del 2017. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo, nell'introdurre diverse modalità di coinvolgimento di soggetti e di istituzioni nel processo decisionale su opere e progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità di riferimento, presuppongono che, in presenza di atti di emanazione regionale, la Regione abbia il potere di disciplinare il dibattito pubblico. Tali atti, quali intese o pareri, sono tuttavia destinati a confluire nel procedimento statale di deliberazione dell'opera, quali parte integrante. Per essi, pertanto, non può non tenersi conto della disciplina del dibattito pubblico dettata dal titolare della funzione, ossia lo Stato - in particolare l'art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l'apposito regolamento adottato con d.P.R. n. 76 del 2018 - alla cui stregua è da escludere che soggetti diversi da quelli individuati possano prendere l'iniziativa, e che garantisce che vengano adeguatamente in rilievo le esigenze e i problemi dei territori incisi dall'opera, realizzando un ragionevole punto di equilibrio fra le esigenze della partecipazione e quelle dell'efficienza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
13/07/2017
n. 28
art. 7
co. 2
legge della Regione Puglia
13/07/2017
n. 28
art. 7
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/04/2016
n. 50
art. 22