Sentenza 235/2018 (ECLI:IT:COST:2018:235)
Massima numero 40566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
09/10/2018; Decisione del
09/10/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Titolo
Opere pubbliche - Norme della Regione Puglia - Dibattito pubblico regionale - Possibilità di dichiarare la rinuncia, la formulazione di alternative o modifiche, o la conferma dell'opera - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei livelli essenziali di assistenza, dei principi fondamentali nella materia concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nonché del buon andamento del processo amministrativo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Opere pubbliche - Norme della Regione Puglia - Dibattito pubblico regionale - Possibilità di dichiarare la rinuncia, la formulazione di alternative o modifiche, o la conferma dell'opera - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei livelli essenziali di assistenza, dei principi fondamentali nella materia concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nonché del buon andamento del processo amministrativo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo con riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, e 118 Cost., dell'art. 7, comma 12, della legge reg. Puglia n. 28 del 2017, il quale dispone che, all'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera dichiari pubblicamente se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito, rinunciare all'opera, presentarne formulazioni alternative, proporre modifiche, o confermare il progetto. La formulazione della disposizione impugnata è tale da legarla in modo evidente alle ipotesi in cui si tratti di un'opera pubblica regionale e non quando la Regione sia chiamata ad esprimersi all'interno di un dibattito pubblico avente ad oggetto un'opera della cui realizzazione essa non sia titolare.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo con riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, e 118 Cost., dell'art. 7, comma 12, della legge reg. Puglia n. 28 del 2017, il quale dispone che, all'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera dichiari pubblicamente se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito, rinunciare all'opera, presentarne formulazioni alternative, proporre modifiche, o confermare il progetto. La formulazione della disposizione impugnata è tale da legarla in modo evidente alle ipotesi in cui si tratti di un'opera pubblica regionale e non quando la Regione sia chiamata ad esprimersi all'interno di un dibattito pubblico avente ad oggetto un'opera della cui realizzazione essa non sia titolare.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
13/07/2017
n. 28
art. 7
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte