Sentenza 236/2018 (ECLI:IT:COST:2018:236)
Massima numero 40568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/11/2018;  Decisione del  07/11/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40567  40569  40570  40571  40572  40573


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato. Il dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale, espresso dal rimettente, riguarda una disposizione di cui egli dovrebbe fare applicazione in quanto, in conformità alla regola censurata, che attribuisce al giudice di pace la competenza a pronunciarsi sull'imputazione, il GIP rimettente dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e restituire gli atti al pubblico ministero.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 4  co. 1

decreto-legge  14/08/2013  n. 93  art. 2  co. 4

legge  15/10/2013  n. 119  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte