Sentenza 236/2018 (ECLI:IT:COST:2018:236)
Massima numero 40568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/11/2018; Decisione del
07/11/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato. Il dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale, espresso dal rimettente, riguarda una disposizione di cui egli dovrebbe fare applicazione in quanto, in conformità alla regola censurata, che attribuisce al giudice di pace la competenza a pronunciarsi sull'imputazione, il GIP rimettente dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e restituire gli atti al pubblico ministero.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato. Il dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale, espresso dal rimettente, riguarda una disposizione di cui egli dovrebbe fare applicazione in quanto, in conformità alla regola censurata, che attribuisce al giudice di pace la competenza a pronunciarsi sull'imputazione, il GIP rimettente dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e restituire gli atti al pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 4
co. 1
decreto-legge
14/08/2013
n. 93
art. 2
co. 4
legge
15/10/2013
n. 119
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte