Sentenza 236/2018 (ECLI:IT:COST:2018:236)
Massima numero 40569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/11/2018;  Decisione del  07/11/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40567  40568  40570  40571  40572  40573


Titolo
Processo penale - Competenza del giudice di pace per i delitti di lesione personale - Esclusione dei casi in danno dell'ascendente o del discendente (non adottivo) - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 93 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 119 del 2013, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente [non adottivo] di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen. La norma censurata dal GIP del Tribunale di Teramo da una parte viola il principio di eguaglianza, non essendo giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie secondo che il fatto sia commesso rispettivamente in danno del figlio naturale - da ritenersi quello nato sia in costanza di matrimonio, che al di fuori - o del figlio adottivo, stante il carattere discriminatorio della differenziazione. D'altra parte, è manifestamente irragionevole la mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesso in danno del figlio naturale tra quelli che, già di competenza del giudice di pace, sono stati trasferiti alla competenza del tribunale ordinario per innalzare il livello di contrasto a tali episodi di violenza domestica.

Alla stregua del principio di eguaglianza, sotto il profilo civilistico piena è l'assimilazione di stato tra figlio naturale e figlio adottivo e, quanto al profilo penalistico sostanziale, lo stesso trattamento sanzionatorio ricorre per i fatti in danno del figlio naturale e del figlio adottivo, salvo che per l'omicidio. (Precedente citato: sentenza n. 286 del 2016).

Nella disciplina del processo in generale, e segnatamente nel processo penale, ampia è la discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. Non di meno può ricorrere la irragionevolezza, quale intrinseco difetto di coerenza, anche con riferimento a scelte delle regole di rito, come è in particolare la regola di competenza per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, in deroga a quella del tribunale ordinario. In questi ambiti, lo scrutinio di non manifesta irragionevolezza impone alla Corte costituzionale di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2015, n. 65 del 2014, n. 1 del 2014, n. 216 del 2013 e n. 1130 del 1988; ordinanze n. 48 del 2014, n. 190 del 2013, n. 56 del 2010, n. 64 del 2009 e n. 182 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 4  co. 1

decreto-legge  14/08/2013  n. 93  art. 2  co. 4

legge  15/10/2013  n. 119  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte