Sentenza 236/2018 (ECLI:IT:COST:2018:236)
Massima numero 40570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/11/2018; Decisione del
07/11/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale restrittiva della competenza penale del giudice di pace - Effetti - Modifica in malam partem del regime sostanziale delle pene - Inapplicabilità ai fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale - Giustificazione.
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale restrittiva della competenza penale del giudice di pace - Effetti - Modifica in malam partem del regime sostanziale delle pene - Inapplicabilità ai fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale - Giustificazione.
Testo
Poiché, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato, il regime sostanziale delle pene per i fatti di lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale [non adottivo] risulta essere quello ordinario, come tale più rigido di quello derogatorio in bonam partem, applicabile allorché operava la competenza del giudice di pace oggetto della dichiarazione di incostituzionalità, per i fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale opera il principio ‒ direttamente fondato sull'art. 25, secondo comma, Cost. e che prevale sull'ordinaria efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 ‒ della non retroattività della disciplina sostanziale che risulti essere peggiorativa per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Poiché, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato, il regime sostanziale delle pene per i fatti di lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale [non adottivo] risulta essere quello ordinario, come tale più rigido di quello derogatorio in bonam partem, applicabile allorché operava la competenza del giudice di pace oggetto della dichiarazione di incostituzionalità, per i fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale opera il principio ‒ direttamente fondato sull'art. 25, secondo comma, Cost. e che prevale sull'ordinaria efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 ‒ della non retroattività della disciplina sostanziale che risulti essere peggiorativa per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 4
co. 1
decreto-legge
14/08/2013
n. 93
art. 2
co. 4
legge
15/10/2013
n. 119
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30
co. 3