Sentenza 236/2018 (ECLI:IT:COST:2018:236)
Massima numero 40570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/11/2018;  Decisione del  07/11/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40567  40568  40569  40571  40572  40573


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale restrittiva della competenza penale del giudice di pace - Effetti - Modifica in malam partem del regime sostanziale delle pene - Inapplicabilità ai fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale - Giustificazione.

Testo
Poiché, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato, il regime sostanziale delle pene per i fatti di lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale [non adottivo] risulta essere quello ordinario, come tale più rigido di quello derogatorio in bonam partem, applicabile allorché operava la competenza del giudice di pace oggetto della dichiarazione di incostituzionalità, per i fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale opera il principio ‒ direttamente fondato sull'art. 25, secondo comma, Cost. e che prevale sull'ordinaria efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 ‒ della non retroattività della disciplina sostanziale che risulti essere peggiorativa per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 4  co. 1

decreto-legge  14/08/2013  n. 93  art. 2  co. 4

legge  15/10/2013  n. 119  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30    co. 3