Sentenza 236/2018 (ECLI:IT:COST:2018:236)
Massima numero 40571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/11/2018; Decisione del
07/11/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Titolo
Oggetto del giudizio - Norme penali di favore - Eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem derivante dalla automatica riespansione della norma generale o comune - Compatibilità con la riserva di legge in materia penale.
Oggetto del giudizio - Norme penali di favore - Eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem derivante dalla automatica riespansione della norma generale o comune - Compatibilità con la riserva di legge in materia penale.
Testo
Il principio della riserva di legge in materia penale rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo. In tal caso l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. A maggior ragione l'effetto in malam partem per l'imputato (o indagato), derivante dall'eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale, deve ritenersi ammissibile allorché si configuri come una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006).
Il principio della riserva di legge in materia penale rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo. In tal caso l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. A maggior ragione l'effetto in malam partem per l'imputato (o indagato), derivante dall'eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale, deve ritenersi ammissibile allorché si configuri come una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte