Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale - Priorità logica nell'esaminare i parametri asseritamente violati - Definizione - Riproduzione di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, o adozione di norma volta al raggiungimento di esiti corrispondenti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che, in materia di interventi edilizi, riproduce disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime). (Classif. 204007).
La questione in riferimento all’art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale, riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre in quanto, attenendo all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. (Precedente: S. 101/2018 - mass. 41105).
La violazione di uno specifico giudicato costituzionale, rilevante ai sensi dell’art. 136 Cost., si verifica quando la disposizione riproduce una norma dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato. (Precedenti: S. 101/2018 - mass. 41105; S. 231/2017 - mass. 41845).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 136 Cost., l’art. 130, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nel testo abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. e, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che modifica l’art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, limitatamente alle parole «e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c e d, e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente». La disposizione impugnata dal Governo incide, modificandole, sulle previsioni dell’art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, avente ad oggetto disposizioni sul rinnovamento del patrimonio edilizio mediante interventi di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che necessitano di essere adeguati. Essa riproduce, sia pure con una formulazione più particolareggiata, il contenuto precettivo dell’inciso oggetto dell’ablazione operata da questa Corte con la sentenza n. 24 del 2022, così ripristinando gli effetti di una norma già ritenuta lesiva della Costituzione). (Precedente: S. 24/2022 - mass. 44552).