Sentenza 236/2018 (ECLI:IT:COST:2018:236)
Massima numero 40573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/11/2018; Decisione del
07/11/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Titolo
Processo penale - Competenza del giudice di pace per i delitti di lesione personale - Lesione personale contro l'ascendente o il discendente [non adottivo] - Dichiarata illegittimità costituzionale - Medesima previsione riferita agli altri soggetti previsti dalla norma censurata (coniuge, anche legalmente separato, altra parte dell'unione civile o persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente) - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Processo penale - Competenza del giudice di pace per i delitti di lesione personale - Lesione personale contro l'ascendente o il discendente [non adottivo] - Dichiarata illegittimità costituzionale - Medesima previsione riferita agli altri soggetti previsti dalla norma censurata (coniuge, anche legalmente separato, altra parte dell'unione civile o persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente) - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n. 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge n. 4 del 2018. L'illegittimità costituzionale della norma censurata dal GIP del Tribunale di Teramo - nella parte in cui non esclude tra i delitti di competenza del giudice di pace quello di lesioni volontarie per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente naturale [non adottivo] - comporta la necessaria estensione anche ai fatti in danno dei soggetti di cui al suddetto n. 1), nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza di rimessione [ossia il coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile e la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente].
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n. 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge n. 4 del 2018. L'illegittimità costituzionale della norma censurata dal GIP del Tribunale di Teramo - nella parte in cui non esclude tra i delitti di competenza del giudice di pace quello di lesioni volontarie per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente naturale [non adottivo] - comporta la necessaria estensione anche ai fatti in danno dei soggetti di cui al suddetto n. 1), nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza di rimessione [ossia il coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile e la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente].
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 4
co. 1
decreto-legge
14/08/2013
n. 93
art. 2
co. 4
legge
15/10/2013
n. 119
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27