Ordinanza 237/2018 (ECLI:IT:COST:2018:237)
Massima numero 40574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  21/11/2018;  Decisione del  21/11/2018
Deposito del 14/12/2018; Pubblicazione in G. U. 19/12/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione - Sanzione amministrativa - Opposizione - Giudice competente - Individuazione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, del locus commissi delicti nel luogo dove deve pervenire la comunicazione dei dati personali anziché del luogo in cui si è consumata l'omissione della comunicazione, ovvero presso la residenza o il domicilio del ricorrente - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, difesa, del giudice naturale precostituito per legge e della parità delle parti - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Cava de' Tirreni in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. - degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992. Il rimettente - ritenendo che le norme censurate, in base all'interpretazione assunta come diritto vivente, individuino, quale giudice competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziché il giudice del luogo di residenza o domicilio di colui che è tenuto ad effettuare la comunicazione - erra nel ritenere il Centro nazionale accertamento infrazioni (CNAI) autorità procedente all'irrogazione della sanzione, non avendo tale organo altra funzione se non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia stradale e di gestire il relativo iter amministrativo e il contenzioso. Poiché, invece, la titolarità del potere di accertamento rimane in capo agli uffici di Polizia stradale locale e, conseguentemente, la titolarità dell'azione resta in capo al prefetto territorialmente competente, il locus commissi delicti dell'illecito omissivo censurato coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio attribuito col rilascio della patente.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 6  co. 

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 7  co. 

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte