Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Proroga dei termini per gli adeguamenti delle strutture sanitarie pubbliche e private - Ricorso del Governo - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 - gli artt. 23 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, e 23 della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, quest'ultimo come modificato dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2018. Le norme impugnate dal Governo hanno rispettivamente prima prorogato da due a cinque anni il termine concesso alle strutture sanitarie regionali per gli adeguamenti strutturali connessi alle procedure di autorizzazione, di cui alla legge reg. Basilicata n. 28 del 2000, e poi ricondotto tale termine a tre anni, consentendo a dette strutture di operare a prescindere dalla conclusione della verifica circa l'adeguatezza della struttura stessa, è in contrasto con i principi fondamentali della materia tutela della salute, vincolanti per le Regioni, in particolare quanto alla necessità che l'esercizio dell'attività sanitaria avvenga previa verifica del possesso dei requisiti minimi. (Precedente citato: sentenza n. 59 del 2015).
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private si inquadra nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che preclude alle Regioni di derogare ai principi fondamentali fissati dalle norme statali, tra cui quelli contenuti negli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono i livelli qualitativi e i requisiti minimi strutturali e organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio, il cui possesso va verificato prima dello svolgimento di qualsiasi attività. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2016 e n. 59 del 2015).
Quando la disposizione sopravvenuta a quella impugnata presenta una portata precettiva paragonabile alla prima sotto il profilo della potenziale lesività dei principi costituzionali invocati dal ricorrente, il vizio lamentato con riguardo alla prima deve essere valutato anche in riferimento alla seconda legge regionale. (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2016)