Sentenza 238/2018 (ECLI:IT:COST:2018:238)
Massima numero 40577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40575  40576  40578  40579  40580  40581  40582  40583  40584  40585


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture sociosanitarie - Accreditamento provvisorio, nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l'art. 26, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018. Le norma impugnata dal Governo, che prescrive che le strutture sociosanitarie già attive ed operanti devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale censurata, domanda di autorizzazione per poter continuare a svolgere l'attività sanitaria, si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia tutela della salute.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  29/06/2018  n. 11  art. 26  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8    co. 4  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  ter