Sentenza 238/2018 (ECLI:IT:COST:2018:238)
Massima numero 40578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture sociosanitarie - Accreditamento provvisorio - Perdurante efficacia, nelle more, dei contratti già stipulati -Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture sociosanitarie - Accreditamento provvisorio - Perdurante efficacia, nelle more, dei contratti già stipulati -Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l'art. 26, comma 4, primo periodo, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, sia nel testo originario - che consente la stipula di contratti con strutture provvisoriamente accreditate ope legis, per le quali si presume, senza che sia accertato, il possesso effettivo dei requisiti per l'accreditamento - che in quello sostituito dall'art. 73, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, che consente il mantenimento della validità dei contratti suddetti già stipulati nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale. In entrambi i casi le aziende sanitare risultano abilitate a intrattenere rapporti contrattuali con soggetti nei cui confronti non è stata portata a termine, con esito positivo, la verifica dei requisiti previsti dalla legge nell'ambito delle procedure di accreditamento, in contrasto con i principi fondamentali della materia che fissano l'interdipendenza necessaria tra accreditamento e accordi contrattuali. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2015 e n. 132 del 2013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l'art. 26, comma 4, primo periodo, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, sia nel testo originario - che consente la stipula di contratti con strutture provvisoriamente accreditate ope legis, per le quali si presume, senza che sia accertato, il possesso effettivo dei requisiti per l'accreditamento - che in quello sostituito dall'art. 73, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, che consente il mantenimento della validità dei contratti suddetti già stipulati nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale. In entrambi i casi le aziende sanitare risultano abilitate a intrattenere rapporti contrattuali con soggetti nei cui confronti non è stata portata a termine, con esito positivo, la verifica dei requisiti previsti dalla legge nell'ambito delle procedure di accreditamento, in contrasto con i principi fondamentali della materia che fissano l'interdipendenza necessaria tra accreditamento e accordi contrattuali. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2015 e n. 132 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/07/2017
n. 19
art. 26
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8
co. 4
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 ter