Oggetto del giudizio - Disposizione abrogata e sostituita da altra nelle more del giudizio di legittimità costituzionale - Estensione della questione alla disposizione sopravvenuta - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, primo periodo, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 73, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018. La nuova disposizione, nel riconoscere la perdurante efficacia dei contratti già stipulati con strutture sociosanitarie per le quali non si sia concluso l'accreditamento, continua a mantenere un contenuto asseritamente lesivo, paragonabile a quello della disposizione impugnata dal Governo, mentre l'assenza di qualsiasi indicazione (non essendosi costituita la Regione resistente) circa la mancata applicazione della norma impugnata, modificata circa un anno dopo la sua entrata in vigore, induce a ritenere non provato tale requisito, anche in considerazione del tempo di vigenza.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore (Precedente citato: sentenza n. 171 del 2018).