Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture sanitarie private accreditate - Possibilità di avvalersi dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il servizio sanitario nazionale o in rapporto con altre strutture private accreditate - Violazione della competenza legislativa statale nella materia di competenza legislativa concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l'art. 30, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che prevede che una struttura sanitaria privata accreditata possa avvalersi di medici in rapporto esclusivo con il SSN. La norma regionale impugnata dal Governo disattende il principio di unicità del rapporto di lavoro, di carattere oggettivo e assoluto, da cui deriva il divieto, per il medico dipendente, di svolgere contemporaneamente l'attività professionale presso strutture convenzionate, oggi accreditate. (Precedente citato: sentenza n. 457 del 1993).
La particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate, le quali svolgono una funzione integrativa e sussidiaria della stessa rete sanitaria pubblica, impone che il medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN non possa, contemporaneamente, operare anche presso una struttura privata convenzionata. Per lo stesso motivo anche l'esercizio dell'attività libero-professionale intra moenia è consentito dal legislatore purché ciò avvenga oltre l'orario di lavoro, all'interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l'espressa esclusione delle strutture private convenzionate e di quelle private accreditate.